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Abbandono della casa coniugale e addebito della separazione

DOMANDA: Sono sposata da alcuni anni dopo un lungo fidanzamento. Purtroppo le cose tra me e mio marito non vanno più bene e i litigi sono all’ordine del giorno. La situazione è insostenibile e vorrei andarmene di casa, ma ho paura a dirglielo perché temo la sua reazione. Se me ne andassi da un giorno all’altro senza preavviso, cosa rischierei?

COSA DICE LA LEGGE: Se effettivamente la serenità familiare è definitivamente perduta e si è in presenza di una situazione di elevato conflitto all’interno delle mura domestiche, eventualmente comprovabile, lei non rischia nulla abbandonando repentinamente e senza preavviso la casa coniugale.

Quello che, infatti, la giurisprudenza ha ormai da tempo recepito è che vi sono situazioni nelle quali la convivenza forzata tra coniugi fino alla pronuncia di separazione da parte del Tribunale può essere non solo sconsigliabile, ma financo dannosa. Sfociando, in alcuni casi, in gravi episodi di violenza, morale e fisica.

Conseguentemente, nel corso degli anni, al fine di evitare spiacevoli e pericolose situazioni, ha trovato sempre maggiore cittadinanza la possibilità per il coniuge di terminare anzitempo la convivenza domestica.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 648 del 15 gennaio 2020, è nuovamente tornata sul punto, stabilendo da una parte che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale. Ma chiarendo anche che l’assunto non vale nell’ipotesi in cui risulti provato che l’allontanamento è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, o comunque sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.

Per inciso, l’addebito a cui fa riferimento la Suprema Corte è una pronuncia accessoria che il Tribunale formula allorquando decide in via definitiva e con sentenza una causa di separazione tra coniugi, dichiarando, se richiesto da una delle parti, chi, tra marito e moglie, abbia determinato la crisi coniugale. In tale caso, il soggetto a cui viene addebitata la separazione subisce ripercussioni sul piano economico, non potendo godere di assegno di mantenimento per sé, e dovendo anche farsi carico delle spese legali di causa.

Non pare, questo, tuttavia, il caso da Lei prospettato, anche se, beninteso, appare opportuno un esame specifico da parte di un legale.

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